Economia

“Il riposo domenicale non si tocca”

Una nuova direttiva europea sugli orari di lavoro lascia la possibilità di decidere quale sia il giorno di riposo settimanale. E Maroni sentenzia: “Il settimo giorno non si tocca”. Tutti d’accordo.

Il riposo domenicale non si tocca. Il coro è talmente unanime da spingere il sottosegretario al Welfare Maurizio Sacconi a ritornare sull’argomento, poche ore dopo aver parlato della direttiva europea sugli orari di lavoro che attende di essere applicata, specificando che prevede 24 ore di riposo settimanali obbligatorie, ma senza indicare tassativamente la domenica. Parole che hanno suscitato un vespaio di reazioni, a partire da quelle sindacali.

Così Walter Cerfeda, responsabile delle politiche europee del maggior sindacato italiano: “La Cgil non è disposta ad accettare le minacce del governo sull’orario di lavoro e sull’opportunità che la domenica non sia più un giorno festivo”. Fonti della Commissione europea hanno comunque sottolineato come “l’Italia è libera di definire la domenica un giorno festivo”. La nuova direttiva però sembrerebbe rendere meno automatica la coincidenza del giorno di riposo “di regola con la domenica”, come previsto dal codice civile italiano.

A Sacconi è toccato comunque tornare sull’argomento: “Spiace dover constatare – afferma in una nota – che una semplice informazione, relativa alle due direttive europee in materia di orario di lavoro che l’Italia ha il dovere di recepire, abbia già dato luogo all’ennesima provocazione orchestrata dai soliti noti.

Ci si riferisce alla definizione di mero principio contenuta nella direttiva europea del 2000, secondo la quale – spiega il sottosegretario – il lavoratore ha diritto ogni settimana a un riposo continuativo di almeno 24 ore senza indicazione del giorno della domenica. E’ bene innanzitutto ricordare – prosegue – che in Italia la fonte del riposo domenicale, oltre che il codice civile, è stata, è e sarà il contratto collettivo di lavoro. Per cui l’atto di recepimento della direttiva avrà a questo riguardo un inconsistente effetto pratico”.

Ma in realtà la partita è più ampia: in gioco c’è l’applicazione delle due nuove direttive europee sul lavoro, sia quella del ’93 che quella successiva del 2000, che toccano una gamma più ampia di aspetti relativi agli orari lavorativi. Una direttiva che, nonostante un anno di trattative, non è ancora stata applicata perché manca un accordo tra le parti. Le fonti della Commissione europea citate dall’agenzia Ansa a questo proposito affermano che Roma “potrebbe essere obbligata a pagare una multa di 238.950 euro al giorno se non si adeguerà in tempi rapidi alla direttiva europea del 1993 in materia di orario di lavoro”.

Oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti al ministero del Welfare, ma il sottosegretario Maurizio Sacconi ha già annunciato che, in assenza di un’intesa (per la quale le parti stanno lavorando senza successo da oltre un anno), il Governo procederà autonomamente nel recepimento delle due direttive europee (la 104 del 1993 è stata modificata dalla 34 del 2000) sulla materia. Il Governo potrebbe decidere di intervenire già a gennaio. Nella direttiva, alla voce riposo settimanale non si parla esplicitamente della domenica, ma piuttosto si chiede che il lavoratore benefici per ogni periodo di 7 giorni “di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore”. Ecco in sintesi cosa prevede la normativa europea sull’orario:

Lavoratore notturno. qualsiasi lavoratore che lavori almeno 3 ore nel periodo notturno, ovvero tra le 24 e le 5 di mattina. Il lavoratore notturno non dovrebbe lavorare più di otto ore nell’arco delle 24 ore, e deve avere una valutazione del suo stato di salute.

Riposo giornaliero. Ogni lavoratore dovrebbe beneficiare nel corso di ogni periodo di 24 ore di un periodo minimo di risposo di 11 ore.

Pausa. La pausa di lavoro, le cui modalità sono fissate nei contratti collettivi, è prevista qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le sei ore.

Riposo settimanale. per ogni periodo di sette giorni il lavoratore dovrebbe beneficiare “di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, a cui si sommano le 11 di riposo giornaliero”.

Durata massima settimanale del lavoro. La durata media dell’orario di lavoro non deve superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Ferie. Ogni lavoratore dovrebbe beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Deroghe. Deroghe a queste disposizioni sono previste per i dirigenti, per la manodopera familiare e per i lavoratori delle chiese o delle comunità religiose. Deroghe al riposo settimanale, alla pausa e al riposo giornaliero (ma non al periodo di ferie e alla durata massima settimanale di lavoro di 48 ore) sono invece previste, tra le altre, per le attività di guardia e sorveglianza, per la sanità, per il personale aeroportuale, per i servizi della stampa, per la produzione e la distribuzione del gas, dell’acqua e dell’elettricità, per l’agricoltura e, in caso di sovraccarico prevedibile di attività, nel turismo.

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Redazione